[1]Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

[2]Le parti intensificano la cooperazione, anche attraverso scambi di informazioni, nell'impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle norme universalmente riconosciute nell'ambito degli organismi internazionali pertinenti, come il gruppo di azione finanziaria internazionale.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art34 · fonte su Normattiva