Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 19 agosto 1937

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1930 al 19 agosto 1937. 1450 parole tolte, 9 parole aggiunte in 61 capoversi.

tolto: Coloro che producono un determinato vino tipico possono costituirsi in Consorzio per la tutela del loro prodotto e per il conseguimento degli scopi previsti dal presente decreto.

tolto: I commercianti avranno facolta' di partecipare ai Consorzi con le norme che saranno indicate dai rispettivi statuti.

tolto: Tali Consorzi sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle corporazioni per la parte di rispettiva competenza.

tolto: Art. 2.

tolto: Agli effetti del presente decreto sono considerati vini tipici i vini genuini pregevoli e quelli speciali, i quali, avendo origine accertata per localita' di produzione, per terreno, per vitigni e per sistemi di preparazione abbiano caratteri organolettici costanti e tali da conferire loro particolare finezza e bonta'.

tolto: L'origine dei vini tipici per i quali si costituiscono i Consorzi e la relativa delimitazione del territorio corrispondente saranno fissate, prima del riconoscimento dei Consorzi stessi, con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per le corporazioni.

tolto: Art. 3.

tolto: I Consorzi di cui al precedente art. 1 hanno i seguenti scopi:

Mostra gli altri 53 capoversi cambiati

tolto: a) vigilare affinche' non si mettano in vendita col nome del vino tipico considerato, vini che non siano prodotti nel territorio fissato a norma dell'articolo precedente o che, essendo ivi prodotti, non ne abbiano i caratteri;

tolto: b) promuovere lo sviluppo e migliorare la produzione di ciascun vino tipico, facilitando ed incoraggiando la diffusione dei vitigni adatti nelle localita' meglio indicate e procurando la diffusione ed il miglioramento delle pratiche enologiche necessarie;

tolto: c) diffondere i vini tipici, ed in generale i buoni vini italiani, sui mercati nazionali ed esteri;

tolto: d) collaborare con gli organi governativi per l'applicazione del presente decreto e di ogni altra disposizione relativa alla produzione ed al commercio dei vini, con facolta' di costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza delle norme vigenti;

tolto: e) promuovere e attuare studi ed iniziative, sia nel campo viticolo che in quello enologico, che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei vini italiani.

tolto: Art. 4.

tolto: I Consorzi per la tutela dei vini tipici hanno personalita' giuridica ed all'uopo sono riconosciuti con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per le corporazioni.

tolto: Hanno dritto di far parte del Consorzio tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto consorziale, che ne facciano domanda e che si assoggettino a tutti gli obblighi derivanti dal decreto, dal regolamento e dallo statuto predetti.

tolto: Sulle domande di nuove ammissioni si pronunzia il Consiglio di amministrazione del Consorzio. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione, il richiedente puo' ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, previo parere conforme di quello delle corporazioni, decidera' inappellabilmente.

tolto: Art. 5.

tolto: Per un determinato vino tipico non puo' essere costituito che un solo Consorzio. Uno stesso Consorzio, puo' pero' costituirsi per piu' vini tipici. In tal caso, il Consorzio avra' unica gestione tecnico-amministrativa, ma ciascun vino tipico dovra' conservare la sua denominazione e sara' contraddistinto da un marchio particolare.

tolto: Il funzionamento di ciascun Consorzio e' regolato da uno statuto, che deve essere deliberato dai soci in assemblea plenaria ed approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, con lo stesso decreto di cui all'articolo precedente.

tolto: Lo statuto del Consorzio non potra' contenere disposizioni contrarie al presente decreto ed al regolamento o che in qualsiasi modo contrastino con i fini del Consorzio medesimo.

tolto: Art. 6.

tolto: Ciascun Consorzio dovra' adottare un marchio o segno distintivo proprio, il quale sara' trascritto a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577. Tale marchio potra' essere usato soltanto dai consorziati ed esclusivamente per il vino tipico cui esso si riferisce. Esso non potra' portare altra indicazione all'infuori della denominazione del Consorzio e del nome del vino tipico oltre ad un segno grafico.

tolto: Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 5, di Consorzi costituiti per la difesa di piu' vini tipici i marchi relativi avranno in comune la denominazione del Consorzio e porteranno in modo chiaro e ben visibile la denominazione del vino tipico cui si riferiscono ed il segno grafico corrispondente.

tolto: I consorziati potranno usare le etichette ed i marchi di fabbrica da essi gia' depositati o che depositeranno in seguito, sempre quando non siano in contrasto con gli scopi e le disposizioni del presente decreto.

tolto: Art. 7.

tolto: A partire da un anno dalla pubblicazione del decreto di costituzione del Consorzio di cui all'art. 4 e' vietato dare il nome di un vino tipico tutelato da tale Consorzio a vini destinati all'esportazione, quando questi non siano muniti del marchio di cui all'articolo precedente.

tolto: Art. 8.

tolto: La costituzione dei Consorzi di vini tipici e' lasciata alla iniziativa privata.

tolto: Tuttavia il Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con quello per le corporazioni, con decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, potra' disporre che il commercio per l'interno e per l'estero di un determinato vino tipico di notevole importanza per l'economia nazionale sia regolato a norma del presente decreto, quando non si sia costituito un Consorzio volontario.

tolto: Quando almeno cinque ditte abbiano fatte le dichiarazioni di cui al precedente capoverso si potra' provvedere alla costituzione del Consorzio a norma del presente decreto.

tolto: Art. 9.

tolto: Lo statuto di ciascun Consorzio stabilira', oltre alle norme per l'ammissione di nuovi consorziati, anche quelle per l'esclusione di coloro che non adempiono agli obblighi derivanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto medesimo.

tolto: L'esclusione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

tolto: Entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione, e' ammesso il ricorso al Ministero dell'agricoltura, il quale decide inappellabilmente, previo parere conforme del Ministero delle corporazioni.

tolto: Il ricorso ha effetto sospensivo.

tolto: Art. 10.

tolto: Coloro che, non appartenendo al Consorzio, si attribuiscano la qualita' di consorziati od usino il marchio o segno distintivo adottato e trascritto dal Consorzio medesimo, saranno puniti a norma del Codice penale e della legge 30 agosto 1868, n. 4577, ed i loro nomi dovranno essere, a cura dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, segnalati in pubblicazioni speciali da designarsi dal regolamento.

tolto: Art. 11.

tolto: Il funzionamento tecnico di ciascun Consorzio sara' regolato dal proprio Consiglio di amministrazione, con l'aiuto di un enotecnico, il quale invigilera' anche acciocche' i consorziati adempiano a tutti gli obblighi loro derivanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto consoriziale.

tolto: Ove se ne riconosca l'opportunita', un enotecnico potra' essere adibito anche a piu' Consorzi vicini.

tolto: L'enotecnico sara' nominato dal Consiglio di amministrazione dei Consorzio, in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento e da giudicarsi da una Commissione formata da tre membri, di cui uno nominato dal Consorzio e gli altri due di concerto dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

tolto: Gli enotecnici saranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni e il premio relativo sara' per meta' a carico degli interessati e per meta' a carico dei Consorzi.

tolto: Art. 12.

tolto: Gli aderenti ai Consorzi sono obbligati a versare nella cassa consorziale la quota che sara' stabilita dallo statuto.

tolto: Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno a carico dei Consorzi interessati, comprese quelle occorrenti per le ispezioni che i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni crederanno di disporre.

tolto: Art. 13.

tolto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, puo' sciogliere l'amministrazione del Consorzio quando si riscontrino gravi irregolarita' o violazioni o inadempienze nei confronti del presente decreto o del regolamento.

tolto: Col decreto di scioglimento si provvedera' anche alla nomina di un commissario straordinario, che rimarra' in carica fino alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria ed in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno. L'indennita' da corrispondersi al commissario straordinario sara' fissata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle corporazioni e sara' a carico del Consorzio.

tolto: Art. 14.

tolto: E' data facolta' al Governo del Re di estendere le dispozioni del presente decreto anche alle acquaviti di vino invecchiate, quando se ne ravvisi l'opportunita'.

tolto: Art. 15.

tolto: Con apposito regolamento generale, da approvarsi con decreto Reale, saranno fissate le norme per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi, nonche' quelle per l'eventuale loro federazione.

tolto: Art. 16.

tolto: Le disposizioni contenute nel R. decreto 7 marzo 1924, n. 497, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, numero 562, sono abrogate.

tolto: Il presente decreto, che entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1930 - Anno VIII

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Acerbo - Grandi - Mosconi - Bottai - Rocco.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 GIUGNO 1937, N. 1266

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1164~art1 · fonte del testo