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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, riguardante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale, nonche' agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 7 giugno 1937 - Anno XV

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Di Revel - Lessona - Cobolli-Gigli - Lantini

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 24 luglio 1937 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;1167~art1 · fonte del testo