Articolo II
- 1)Allo scopo di consentire che l'impresa designata possa operare i servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformita' al paragrafo 2), ciascuno Stato Contraente garantira' all'altro Stato Contraente:
- a)il diritto di volare senza fare scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente;
- b)il diritto di fare scali nel proprio territorio per fini non commerciali;
- c)il diritto di fare scali nei punti del proprio territorio specificati nelle rotte stabilite ai sensi del paragrafo 2) per imbarcare o sbarcare a fini commerciali passeggeri, posta e/o merci.
- 2)Le rotte sulle quali le imprese designate dei due Stati Contraenti saranno autorizzate ad esercitare i servizi aerei internazionali sono quelle che risultano nella "Tabella delle Rotte" annessa a questo Accordo.
Testo vigente dal 5 gennaio 1967
