Articolo II

  • 1)Allo scopo di consentire che l'impresa designata possa operare i servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformita' al paragrafo 2), ciascuno Stato Contraente garantira' all'altro Stato Contraente:
  • a)il diritto di volare senza fare scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente;
  • b)il diritto di fare scali nel proprio territorio per fini non commerciali;
  • c)il diritto di fare scali nei punti del proprio territorio specificati nelle rotte stabilite ai sensi del paragrafo 2) per imbarcare o sbarcare a fini commerciali passeggeri, posta e/o merci.
  • 2)Le rotte sulle quali le imprese designate dei due Stati Contraenti saranno autorizzate ad esercitare i servizi aerei internazionali sono quelle che risultano nella "Tabella delle Rotte" annessa a questo Accordo.

Testo vigente dal 5 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167~artii · fonte su Normattiva