Art. 3 — Concessione dei diritti
1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di stabilire i suoi servizi aerei internazionali previsti sulle rotte specificate nell'allegato. 2. Salve le disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti:
- a)volare, senza atterrarvi, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente;
- b)nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali nel detto territorio e per fini non di traffico; e
- c)nell'operare un servizio concordato su una rotta specificata, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente Accordo, allo scopo di sbarcare e imbarcare il traffico internazionale di passeggeri, merci e posta. 3. Nulla di quanto contenuto al paragrafo (2) del presente articolo dovra' interpretarsi come se conferisse alla compagnia aerea di una Parte contraente il diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta dietro remunerazione o su nolo e destinati ad un altro punto nel territorio di detta altra Parte contraente.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
