[1]Articolo XIV
[2]Il presente Accordo, qualsiasi modifica venga apportata al medesimo e qualsiasi scambio di note, ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II del presente Accordo saranno comunicati all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale per la registrazione.
Testo vigente dal 5 gennaio 1967
