Articolo XIII

  • 1)Nel caso di disaccordo circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non possa risolversi ai sensi dell'articolo XII del presente Accordo, la questione sara' sottoposta ad un tribunale arbitrale a richiesta di uno degli Stati Contraenti.
  • 2)Il tribunale arbitrale verra' in ogni caso costituito in modo che ciascuno degli Stati Contraenti designi un arbitro, e gli arbitri cosi' nominati designeranno di comune accordo un cittadino di un terzo Stato come arbitro presidente. Qualora gli arbitri non siano stati designati entro un periodo di sessanta giorni, e l'arbitro presidente entro un periodo di novanta giorni a partire dalla data in cui uno degli Stati Contraenti ha notificato la sua intenzione di ricorrere ad un arbitrato, ciascuno degli Stati Contraenti, in mancanza di altra intesa, puo' chiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) di effettuare le nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente abbia la nazionalita' di uno degli Stati Contraenti o sia impedito per altra causa, il suo sostituto nella carica provvedera' alle nomine necessarie.
  • 3)Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le decisioni sono obbligatorie per ambedue gli Stati Contraenti. Ciascuno degli Stati Contraenti sostiene le spese del proprio arbitro. Le altre spese saranno ripartite in parti uguali tra i due Stati Contraenti. Per il resto il tribunale arbitrale adottera' un proprio regolamento.

Testo vigente dal 5 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167~artxiii · fonte su Normattiva