[1]ACCORDO
[2]TRA
[3]LA REPUBBLICA ITALIANA
[4]E
[5]IL CANADA
[6]IN MATERIA DI MOBILITA' GIOVANILE
[7]LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CANADA, di seguito denominato le "Parti", DESIDEROSI di promuovere tra loro strette relazioni; CON L'INTENTO di promuovere e facilitare l'accesso ad opportunita' che consentano ai giovani di acquisire una migliore comprensione della cultura, della societa' e delle lingue dell'altra Parte attraverso un'esperienza di viaggio, lavoro e di vita all'estero; CON L'INTENTO di garantire la reciprocita' assicurando che i rispettivi cittadini beneficino in uguale misura del presente Accordo, cosi' come del tipo e della qualita' delle opportunita' offerte; CONVINTI del valore rappresentato dal facilitare gli scambi giovanili; HANNO CONVENUTO quanto segue:
[8]ARTICOLO 1
[9]Finalita'
[10]La finalita' del presente Accordo e' di: (a) definire le categorie di cittadini italiani e canadesi che possono beneficiare del presente Accordo; (b) semplificare e facilitare le procedure amministrative applicabili per i cittadini di una delle Parti che intendono fare ingresso, soggiornare, viaggiare e lavorare temporaneamente nel territorio dell'altra Parte; (c) assicurare condizioni di reciprocita' cosi' che i cittadini delle Parti possano beneficiare in egual misura dell'Accordo; e (d) garantire una continua collaborazione e condivisione di informazioni tra le Parti per l'efficace attuazione del presente Accordo. Le Parti non condividono informazioni personali (ossia informazioni su un individuo identificabile) ai sensi del presente Accordo.
Testo vigente dal 11 agosto 2022
