[1]Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie

[2]1. Il procedimento di mediazione non e' destinato a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie nell'ambito del presente accordo o di altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, ne' un organo, tribunale o collegio decisorio prende in considerazione:

  • a)le posizioni assunte dall'altra parte della controversia nel corso del procedimento di mediazione;
  • b)la volonta' manifestata dall'altra parte della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
  • c)le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 2. Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicate le posizioni giuridiche delle parti e delle parti della controversia a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) o sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti). 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, e a meno che le parti della controversia non convengano altrimenti, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione che possono essere proposti, sono riservate. Le parti della controversia possono comunque rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~allegato-6-art6 · fonte su Normattiva