[1]Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie

[2]1. La procedura di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti). 2. La procedura di mediazione non e' destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti non adducono o presentano come prove, ne' un collegio arbitrale prende in considerazione:

  • a)le posizioni assunte da una parte nel corso del procedimento di mediazione;
  • b)la volonta' manifestata da una parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
  • c)le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, e salvo diversa decisione delle parti, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri che possano essere rilasciati o la soluzione che possa essere proposta, sono riservate. Le parti possono comunque rivelare al pubblico che e' in corso una mediazione.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~allegato-10-art7 · fonte su Normattiva