[1]Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari

[2]L'articolo 2.8 (Trasferimenti) non puo' essere interpretato nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata degli investimenti, le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:

  • a)fallimento, insolvenza, risanamento e risoluzione delle banche, tutela dei diritti dei creditori o vigilanza prudenziale degli enti finanziari;
  • b)emissione o commercio di strumenti finanziari;
  • c)informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, qualora questo sia necessario per assistere le autorita' preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
  • d)illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
  • e)garanzia dell'esecuzione delle sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o
  • f)previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art49 · fonte su Normattiva