[1]Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari
[2]L'articolo 2.8 (Trasferimenti) non puo' essere interpretato nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata degli investimenti, le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:
- a)fallimento, insolvenza, risanamento e risoluzione delle banche, tutela dei diritti dei creditori o vigilanza prudenziale degli enti finanziari;
- b)emissione o commercio di strumenti finanziari;
- c)informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, qualora questo sia necessario per assistere le autorita' preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
- d)illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
- e)garanzia dell'esecuzione delle sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o
- f)previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.
Testo vigente dal 30 agosto 2023
