[1]Eccezioni specifiche
[2]Nessuna disposizione del capo 2 (Protezione degli investimenti) si applica alle misure non discriminatorie di applicazione generale adottate da qualsiasi soggetto pubblico nel quadro della politica monetaria o di cambio. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi delle parti a norma dell'articolo 2.8 (Trasferimento).
Testo vigente dal 30 agosto 2023
