[1]Eccezioni specifiche

[2]Nessuna disposizione del capo 2 (Protezione degli investimenti) si applica alle misure non discriminatorie di applicazione generale adottate da qualsiasi soggetto pubblico nel quadro della politica monetaria o di cambio. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi delle parti a norma dell'articolo 2.8 (Trasferimento).

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art47 · fonte su Normattiva