[1]Esecuzione della relazione finale
[2]La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale.
Testo vigente dal 30 agosto 2023
[1]Esecuzione della relazione finale
[2]La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale.
Testo vigente dal 30 agosto 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art312 · fonte su Normattiva