[1]Elenco degli arbitri

[2]1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato istituisce un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:

  • a)un sottoelenco per il Vietnam;
  • b)un sottoelenco per l'Unione e i suoi Stati membri; e
  • c)un sottoelenco di persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra parte, ne' vi abbiano residenza permanente, da cui nominare la persona che esercita la funzione di presidente del collegio arbitrale. 2. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il comitato provvede affinche' l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone. 3. Gli arbitri possiedono una provata competenza ed esperienza in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo ne' essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori). 4. Il comitato puo' istituire un elenco supplementare di 10 persone in possesso di provata competenza ed esperienza in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tale elenco supplementare e' utilizzato per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale).

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art323 · fonte su Normattiva