[1]Decisioni e lodi del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' reso pubblico in alcun caso. 2. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto ne' alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Le relazioni e i lodi indicano le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni. Il comitato rende pubblici le relazioni e i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro presentazione, a meno che non decida altrimenti per tutelare informazioni riservate.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art322 · fonte su Normattiva