[1]Elenchi degli arbitri

[2]1. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti compilano, un elenco di cinque persone disposte e idonee a fungere da presidente di un collegio arbitrale secondo quanto previsto all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato compila un elenco di almeno 10 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte propone un elenco di almeno cinque persone idonee ad esercitare la funzione di arbitro. 3. Il comitato provvede a garantire l'aggiornamento degli elenchi di persone designate per l'esercizio delle funzioni di presidente o arbitro, istituiti rispettivamente in applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Gli arbitri possiedono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale o di investimenti o nella risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Essi sono indipendenti ed esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non sono collegati al governo di alcuna parte e sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'allegato 11 (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori).

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art344 · fonte su Normattiva