[1]del mediatore

[2]1. All'avvio del procedimento di mediazione le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla designazione di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta di cui all'articolo 3 (Avvio del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato. 2. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sulla designazione di un mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato o al suo delegato di designare il mediatore mediante estrazione a sorte tra i nominativi che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri). I rappresentanti delle parti sono invitati, con congruo anticipo, ad assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte e' comunque effettuata con la parte o le parti presenti. 3. Il presidente del comitato o il suo delegato designa il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla risposta di cui al paragrafo 2 di una delle parti. 4. Se, al momento in cui viene effettuata una richiesta a norma dell'articolo 3 (Avvio del procedimento di mediazione) del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri) non e' stato ancora istituito, il mediatore e' estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti. 5. Il mediatore non e' cittadino ne' dell'una ne' dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti. 6. Il mediatore assiste le parti con imparzialita' e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti sugli investimenti nonche' nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) si applica, mutatis mutandis, ai mediatori. Si applicano, mutatis mutandis, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 44 a 48 (Traduzione e interpretazione) dell'allegato 7 (Regolamento di procedura).

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-9-art4 · fonte su Normattiva