[1]Finanziamento da parte di terzi

[2]1. In caso di finanziamento da parte di terzi, la parte della controversia che si avvale di tale finanziamento notifica all'altra parte della controversia e alla divisione del tribunale o, qualora la divisione del tribunale non sia stata costituita, al presidente del tribunale, l'esistenza e la natura dell'accordo di finanziamento, nonche' il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore. 2. Tale notifica e' effettuata al momento della presentazione della domanda oppure, qualora l'accordo di finanziamento sia concluso o la donazione o sovvenzione intervenga dopo la presentazione della domanda, senza indugio non appena l'accordo di finanziamento e' concluso o la donazione o sovvenzione e' concessa. 3. Nell'applicare l'articolo 3.48 (Garanzia a copertura delle spese), il tribunale tiene conto dell'eventuale esistenza di un finanziamento da parte di terzi. Nel pronunciarsi sulle spese del procedimento a norma dell'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4, il tribunale tiene conto del fatto che siano state rispettate o no le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art337 · fonte su Normattiva