[1]Consenso

[2]1. Il convenuto presta il proprio consenso alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione. 2. Al momento della presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) il ricorrente comunica il proprio consenso secondo le procedure di cui alla presente sezione. 3. Il consenso prestato a norma dei paragrafi 1 e 2 implica che:

  • a)le parti della controversia si astengono dal dare esecuzione a una sentenza pronunciata a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva a norma dell'articolo 3.55 (Sentenza finale); e
  • b)le parti della controversia si astengono dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione a detta sentenza1. ______ 1 Si precisa che la presente lettera si applica in combinato disposto con l'articolo 3.57 (Esecuzione delle sentenze definitive).

[3]4. Il consenso prestato a norma dei paragrafi 1 e 2 e' ritenuto conforme:

  • a)all'articolo 25 della convenzione ICSID e alle disposizioni del regolamento del meccanismo supplementare ICSID, per quanto concerne il consenso scritto delle parti della controversia; e
  • b)all'articolo II della Convenzione di New York del 1958 per quanto concerne una convenzione scritta.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art336 · fonte su Normattiva