[1]Finanziamento da parte di terzi

[2]1. La parte della controversia che si avvalga di un finanziamento di terzi notifica all'altra parte della controversia e al tribunale il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore. 2. La notifica e' effettuata al momento della presentazione della domanda oppure senza ritardo non appena l'accordo di finanziamento da parte di terzi e' concluso o la donazione o sovvenzione e' effettuata.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art38 · fonte su Normattiva