[1]Esecuzione della sentenza
[2]1. Una sentenza pronunciata a norma della presente sezione non ha forza esecutiva fino a che non sia divenuta definitiva in applicazione dell'articolo 3.18 (Sentenza), paragrafo 4 o dell'articolo 3.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3. Una sentenza definitiva pronunciata dal tribunale in applicazione della presente sezione vincola le parti della controversia e non puo' essere oggetto di ricorso in appello, riesame o annullamento ne' di qualsiasi altro mezzo di ricorso1. ______ 1 Si precisa che questo non impedisce a una parte della controversia di chiedere al tribunale di rivedere, correggere o interpretare una sentenza, come previsto ad esempio dagli articoli 50 e 51 della convenzione ICSID o dagli articoli 37 e 38 del regolamento arbitrale UNCITRAL o da disposizioni analoghe di altri regolamenti che siano applicabili al procedimento in questione.
[3]2. Ciascuna parte riconosce che una sentenza pronunciata a norma del presente accordo e' vincolante e fa rispettare le obbligazioni pecuniarie che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale parte. 3. L'esecuzione della sentenza e' disciplinata dalla normativa in materia di esecuzione delle sentenze vigente nel luogo in cui si richiede l'esecuzione. 4. Si precisa che l'articolo 4.11 (Mancanza di efficacia diretta) del capo 4 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) non osta al riconoscimento, all'esecuzione o all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione. 5. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York, le sentenze definitive promulgate in applicazione della presente sezione sono sentenze arbitrali relative a domande considerate derivanti da rapporti o da operazioni commerciali. 6. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, qualora una domanda di risoluzione della controversia sia stata presentata a norma dell'articolo 3.6, (Presentazione delle domande al tribunale), paragrafo 1, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata in applicazione della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.
Testo vigente dal 12 ottobre 2023
