[1]Eccezioni generali

[2]Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, nessuna disposizione degli articoli 2.3. (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita) puo' essere interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare misure:

  • a)necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
  • b)necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
  • c)relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
  • d)necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
  • e)necessarie a garantire la conformita' a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita), ivi comprese quelle relative:
  • i)alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
  • ii)alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o
  • iii)alla sicurezza; o
  • f)incompatibili con l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), paragrafo 1, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette nei confronti di attivita' economiche o di investitori dell'altra parte1. ______ 1 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:
  • i)si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o ubicati nel territorio della parte;
  • ii)si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte;
  • iii)si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure volte a garantire l'osservanza degli obblighi;
  • iv)si applicano ai consumatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;
  • v)operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
  • vi)determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di succursali o persone residenti, o tra succursali o persone collegate della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte. I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte che adotta la misura.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art46 · fonte su Normattiva