[1]Misure prudenziali
[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali quali:
- a)la protezione degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
- b)la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del sistema finanziario di una parte. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di imporre a una parte l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
Testo vigente dal 30 agosto 2023
