I trasporti previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 10 sono effettuati senza alcuna autorizzazione. Nel caso previsto alla lettera c) dello stesso articolo, l'Autorita' competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente le cui Autorita' competenti si impegnano a decidere con benevolenza in proposito con la massima urgenza. Quando i servizi di cui al precedente comma comportano piu' viaggi in tempi successivi sara' tenuto particolarmente conto delle intese tra i vettori dei due Paesi dirette a stabilire una cooperazione per l'effettuazione di tali trasporti.
Testo vigente dal 9 gennaio 1967
