Per tutti gli altri servizi di autobus non previsti negli articoli precedenti e' necessario ottenere preventivamente per ogni singolo, caso una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte contraente. L'autorizzazione e' rilasciata alle imprese in base ad una domanda indirizzata da queste all'Autorita' competente della Parte contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede. Detta domanda deve contenere la destinazione del viaggio, l'itinerario, la finalita' del viaggio stesso, la descrizione del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione accompagnandole con tutta la documentazione richiesta e con l'autorizzazione ad effettuare il trasporto sul proprio territorio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art12 · fonte su Normattiva