L'impresa che effettua il trasporto di merci ed avente la sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita per i trasporti tra i due Paesi e per quelli in transito di una autorizzazione rilasciata dalla Autorita' competente dell'altro Paese. Per merce, ai sensi del presente Accordo, si intende ogni bene o carico di qualsiasi natura.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art15 · fonte su Normattiva