L'impresa che effettua il trasporto di merci ed avente la sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita per i trasporti tra i due Paesi e per quelli in transito di una autorizzazione rilasciata dalla Autorita' competente dell'altro Paese. Per merce, ai sensi del presente Accordo, si intende ogni bene o carico di qualsiasi natura.
Testo vigente dal 9 gennaio 1967
