Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente il carico di merci che debbono essere scaricate sul territorio della medesima altra parte. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altra Parte.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art19 · fonte su Normattiva