Il trasporto internazionale di viaggiatori, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli che assicurino la comodita' e la sicurezza dei viaggiatori.
Testo vigente dal 9 gennaio 1967
Il trasporto internazionale di viaggiatori, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli che assicurino la comodita' e la sicurezza dei viaggiatori.
Testo vigente dal 9 gennaio 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art22 · fonte su Normattiva