Il trasporto internazionale di merci, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli idonei al trasporto stesso e mantenuti in buono stato di efficienza.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art23 · fonte su Normattiva