Durante il trasporto dei viaggiatori e delle merci eseguito secondo il presente Accordo, i trasportatori dovranno essere in possesso dei seguenti documenti:

  • a)per il trasporto dei viaggiatori: l'atto di concessione o di autorizzazione o la loro copia o fotocopia debitamente autenticate (nel caso in cui ne sia previsto il rilascio) e un foglio di viaggio il cui modello sara' concordato dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti o direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista;
  • b)per il trasporto delle merci: l'autorizzazione prevista dal presente Accordo o la sua copia o fotocopia debitamente autenticata.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art29 · fonte su Normattiva