I biglietti di viaggio sono pagati nella moneta della Parte contraente nel territorio della quale essi sono rilasciati. Analogamente potranno essere pagati i biglietti di andata e ritorno qualora le Autorita' competenti delle Parti contraenti ne autorizzino il rilascio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art28 · fonte su Normattiva