Allo scopo di decidere su determinate questioni poste preventivamente dalle Autorita' competenti nonche' su quelle rimaste insolute nei loro contatti diretti, e' istituita una Commissione Mista composta da rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti contraenti la quale si riunisce su domanda di una delle Parti contraenti. Le decisioni di detta Commissione saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art38 · fonte su Normattiva