Allo scopo di decidere su determinate questioni poste preventivamente dalle Autorita' competenti nonche' su quelle rimaste insolute nei loro contatti diretti, e' istituita una Commissione Mista composta da rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti contraenti la quale si riunisce su domanda di una delle Parti contraenti. Le decisioni di detta Commissione saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti contraenti.
Testo vigente dal 9 gennaio 1967
