Le autolinee regolari fra i due Paesi sono istituite di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista prevista dall'articolo 38 del presente Accordo.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art2 · fonte su Normattiva