Legge quadro in materia di interporti

Art. 3Condizioni per l'individuazione di nuovi interporti

L'individuazione di un nuovo interporto e' subordinata alla sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • a)disponibilita' di un territorio non soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilita';
  • b)presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilita' di grande comunicazione;
  • c)presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
  • d)presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto o un aeroporto;
  • e)coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;
  • f)individuazione dei siti in aree gia' bonificate, con previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e di riutilizzazione di strutture preesistenti;
  • g)garanzia di un'adeguata sostenibilita' finanziaria delle attivita' e di idonei flussi di merci attuali e previsti. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresi' prevedere:
  • a)un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di carico intermodali e merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna, aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria dalla quale e' servito l'interporto; le modalita' di utilizzazione del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per la gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
  • b)un'area attrezzata di sosta per i veicoli delle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4;
  • c)un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
  • d)un centro direzionale;
  • e)un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali;
  • f)aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
  • g)sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori. La progettazione e la realizzazione di un nuovo interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarieta' tra le diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonche' contenere un'adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento. Devono essere inoltre previsti infrastrutture di produzione di energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di emissioni nell'atmosfera.

Testo vigente dal 26 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-13;177~art3 · fonte su Normattiva