Ciascuna delle due Parti contraenti s'impegna a ricevere, in numero equivalente, nelle proprie Universita', lettori di francese in Italia e di italiano in Francia, provvisti di un titolo almeno uguale alla "licence" o alla laurea e che saranno inviati dall'altra Parte contraente. La Commissione Mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo sottoporra' ai due Governi un progetto, che determinera' le Universita' presso le quali saranno nominati i lettori e il modo di retribuirli.

Testo vigente dal 13 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1177~art4 · fonte del testo