Le Alte Parti contraenti procureranno di migliorare le condizioni con le quali i titoli universitari conseguiti nel corso o al termine degli studi e i diplomi ottenuti in ciascuno dei due Paesi potranno essere ammessi alla equivalenza nell'altro Paese, sia nei diversi Istituti di istruzione, sia in casi da determinarsi, per l'esercizio professionale. Sin d'ora ciascuna delle Alte Parti contraenti, confermando l'equivalenza teoricamente riconosciuta a favore dei cittadini dell'altra Parte fra il diploma di maturita' e il "baccalaureat", s'impegna a estendere tale equivalenza, in seguito a decisione presa su domanda individuale e in conformita' alla procedura richiesta in ciascuno dei due Paesi:

  • a)ai propri cittadini residenti all'estero i quali non abbiano avuto la possibilita' di presentarsi candidati al titolo nazionale;
  • b)ai cittadini dei Paesi terzi. La Commissione Mista prevista all'art. 10 del presente Accordo avra' il compito di studiare ogni mezzo destinato a sviluppare e perfezionare il sistema di equivalenza fra i titoli o diplomi italiani e francesi.

Testo vigente dal 13 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1177~art6 · fonte del testo