Le Alte Parti contraenti provvederanno a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie italiane e della lingua italiana nelle scuole secondarie francesi favorendo, con misure appropriate, il perfezionamento dei professori rispettivi e creando dei posti di "assistenti" sulla base della reciprocita'. La Commissione Mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo sottoporra' ai due Governi un progetto che determinera' gli Istituti di istruzione presso i quali saranno nominati detti assistenti e il modo di retribuirli.

Testo vigente dal 13 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1177~art5 · fonte del testo