Art. 16 — Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte
Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.
Testo vigente dal 2 aprile 1971
