Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Art. 16 — Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.

Testo vigente dal 2 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art16 · fonte su Normattiva