Art. 15 — Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte
Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o piu' dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli della imposta complementare sui redditi.
Testo vigente dal 23 giugno 1970
