Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Art. 15 — Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o piu' dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli della imposta complementare sui redditi.

Testo vigente dal 23 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art15 · fonte su Normattiva