Art. 21 — Accertamenti sulla permanenza dei requisiti
Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, puo' disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilita' e di incollocabilita' nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione. Avverso il provvedimento di revoca, e' ammesso ricorso nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 15.
Testo vigente dal 2 aprile 1971
