Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, puo' disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilita' e di incollocabilita' nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione. Avverso il provvedimento di revoca, e' ammesso ricorso nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 15.

Testo vigente dal 2 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art21 · fonte su Normattiva