Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Art. 22 — Tutela giurisdizionale
Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.
Testo vigente dal 2 aprile 1971
