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Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, puo' essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.

Testo in vigore dal 2 aprile 1971 al 11 agosto 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art26 · fonte su Normattiva