Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Art. 26 — Congedo per cure
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Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, puo' essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.
Testo in vigore dal 2 aprile 1971 al 11 agosto 2011
