Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991
Art. 8 (Convenzione)
Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire la falsificazione delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
