Art. 9 (Convenzione)
[1]La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa restera' in vigore per dieci anni, salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi. Fatto a Roma in duplice originale, il giorno 21-XII.91
[2]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
