1. Qualora una delle Parti contraenti desideri modificare in tutto o in parte il presente accordo e/o il protocollo aggiuntivo, potra' in ogni momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte contraente. Le consultazioni riguardo a tali proposte di modifica dovranno avvenire, salvo diverso accordo entro sessanta giorni dalla data di richiesta. 2. Le modifiche al presente accordo diverse da quelle riguardanti il protocollo aggiuntivo entreranno in vigore nello stesso modo in cui entra in vigore il presente accordo. Le modifiche al protocollo aggiuntivo entreranno in vigore a seguito di uno scambio di note diplomatiche che confermi le intese raggiunte dalle autorita' aeronautiche delle due Parti.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;118~accordo-art5 · fonte su Normattiva