Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi
Art. 14 (Trattato)
[1]del Trattato
[2]Ciascuno Stato Parte adottera' le misure necessarie per far applicare le leggi e i regolamenti nazionali in attuazione dei provvedimenti del presente Trattato.
Testo vigente dal 15 ottobre 2013
