[1]di rapporti

[2]1. Ciascuno Stato Parte, entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, ai sensi dell'articolo 22, fornira' al Segretariato un rapporto iniziale sulle misure adottate per dare attuazione al presente Trattato, incluse le leggi nazionali, le liste di controllo nazionali ed altri regolamenti o misure amministrative interne. Ciascuno Stato Parte, quando opportuno, informera' il Segretariato di ogni nuova misura presa per l'attuazione del Trattato. I rapporti forniti saranno messi a disposizione e distribuiti dal Segretariato agli Stati Parte. 2. Gli Stati Parte sono incoraggiati ad informare gli altri Stati Parte, tramite il Segretariato, delle misure adottate che sono risultate efficaci per fronteggiare la diversione di armi convenzionali comprese nell'articolo 2 (1). 3. Ciascuno Stato Parte presentera' annualmente al Segretariato entro il 31 maggio un rapporto sulle autorizzazioni o effettive esportazioni ed importazioni di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1). I rapporti forniti saranno resi disponibili e distribuiti agli Stati Parte da parte del Segretariato. Il rapporto presentato al Segretariato potra' contenere le stesse informazioni fornite dallo Stato Parte ad altri pertinenti dispositivi delle Nazioni Unite, tra cui il Registro ONU delle Armi Convenzionali. I rapporti potranno escludere ogni informazione di natura commerciale sensibile o riguardanti la sicurezza nazionale..

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art13 · fonte su Normattiva