Il Governo emanera' le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. La commissione di cui al comma precedente e' altresi' abilitata ad esprimere il proprio parere, a maggioranza dei suoi componenti, sull'opportunita' dell'esercizio della delega per l'esecuzione delle misure a norma dell'articolo 3.

Testo vigente dal 22 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1185~art4 · fonte su Normattiva