Le entrate di cui all'articolo 2, all'art. 3, paragrafi 1 e 2 e all'art. 4, paragrafi da 1 a 5, servono a finanziare indistintamente tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunita' conformemente all'art. 20 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee.
Testo vigente dal 22 gennaio 1971
