E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. 14 La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. 14 Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 14 La Commissione:

  • a)esprime i pareri previsti dalla presente legge;
  • b)verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 novembre 2005, n. 246

14

La L. 28 novembre 2005, n. 246 ha disposto (con l'art. 14, comma 24) che a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della legge 28 novembre 2005 n. 246, cessano gli effetti dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 16 dicembre 2005

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 327/2003

    Parametro
    30 ottobre 2003

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme int…

    Art. 117 cost. · Art. 5 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art5 · fonte su Normattiva